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Psicologia giuridica

La Psicologia giuridica assume come ambito di studio e di intervento individui e gruppi nel contesto della giustizia proponendosi anche di connettere scienze psicologiche, scienze umane e diritto. Si occupa, infatti dei processi cognitivi, emotivi e comportamentali aventi rilevanza per l’amministrazione della giustizia, con riferimento alle persone intese sia come autrici di reato sia partecipanti al processo giudiziario in qualità di imputati, testimoni, parti lese, avvocati e giudici; si occupa, inoltre, dei problemi psicologici connessi con la costruzione, l’applicazione e l’adesione individuale e collettiva a norme e regole del comportamento e della convivenza umana, con una interlocuzione diretta con le discipline giuridiche. Sulla base di teorie, metodi e strumenti psicologici analizza l’interazione tra persona e sistema della giustizia amministrativa, civile, penale, minorile ed ecclesiastica, focalizzandosi sullo studio scientifico di costrutti e processi psicologici di rilievo giuridico, secondo i paradigmi della psicologia cognitiva, sociale, evolutiva, dinamica e della personalità (ad esempio, la presa di decisione, la testimonianza e il suo grado di accuratezza, il grado di affidabilità del processamento delle informazioni, l’influenza di vari fattori personali e situazionali sulla memoria, le false credenze e memorie, le confessioni, il ragionamento giudiziario, l’effetto della testimonianza di esperti e periti, ecc.). Le applicazioni delle conoscenze e dei metodi di psicologia clinica al contesto giudiziario costituiscono un ausilio sia per l’emissione di sentenze sia per tutelare interessi di parte.

Ci si riferisce, ad esempio, all’assessment e alla diagnosi psicologica, alla valutazione della pericolosità, dell’imputabilità e responsabilità penale di adulti e minori, alla valutazione e quantificazione del danno psichico ed esistenziale, al criminal profiling, alla valutazione di minori e del contesto familiare in casi di pregiudizio, all’assessment di minori autori di reato, alla valutazione dei minori e delle capacità genitoriali in casi di affidamento per separazione o divorzio, alla mediazione e risoluzione dei conflitti, alla valutazione per lo sviluppo di percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo di autori di reato, ecc. Vengono affrontate, inoltre, le problematiche psicologiche connesse con la pratica giudiziaria (stili di risposta, processi di ragionamento e dinamiche relazionali delle diverse figure che partecipano al processo, attendibilità delle deposizioni, effetti psicosociali della reclusione, ecc.) nonché gli impatti sociali del sistema legale (epidemiologia e prevenzione dei reati, atteggiamenti verso la giustizia, sicurezza urbana, competenze degli operatori della giustizia, ecc.).

I numerosi oggetti di studio e le diverse metodologie adottate, definiscono dei sottoinsiemi di attività che ricevono anche denominazioni differenti, come ad esempio: la psicologia criminale (studia e interviene sulla persona deviante e autrice di reati); la psicologia forense (si occupa delle problematiche psicologiche della persona che partecipa al processo come imputato, parte lesa, denunziante, testimone, accusatore, difensore e giudice); la psicologia penitenziaria (studia e interviene sulla persona in quanto condannata; cfr. apposita scheda); la psicologia legale, che attiene ai costrutti psicologici necessari per la comprensione, l’applicazione e gli effetti psicologici delle norme. La psicologia giuridica, nel suo complesso, ha ormai definito una propria identità sociale essendo riconosciuta a pieno titolo fra le varie discipline operanti nel sistema giudiziario da più lungo tempo, come la medicina legale e la psichiatria forense. Essa ha un’impostazione che valorizza sia i vari settori della psicologia (psicologia clinica, psicologia cognitiva, neuropsicologia, psicologia sociale, di comunità, dello sviluppo e dell’educazione, delle relazioni familiari) sia le «discipline di confine», come la sociologia, l’antropologia, la criminologia, ecc. Ha definito il proprio modus operandi professionale non solo nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi, ma esplicitando specifiche linee guida condivise 3 dagli psicologi del settore (Carta di Noto, 1996, aggiornamenti 2002 e 2011; Linee guida deontologiche per Psicologo Forense dell’Associazione Italiana Psicologia Giuridica, Torino, 1999).

Nel loro lavoro quotidiano, per il quale sono necessarie anche conoscenze approfondite delle leggi e delle procedute vigenti nel contesto legale e giudiziario, gli psicologi giuridici interagiscono con molte figure professionali come, ad esempio, magistrati, avvocati, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi, educatori, assistenti sociali e responsabili di Servizi, forze dell’ordine, ecc..

(tratto da “Lo psicologo giuridico e forense” a cura di Prof. ssa Fiorella Giusberti, Bologna Dott. Paolo Capri, Roma www.psy.it)

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Ruolo e funzioni dello Psicologo Giuridico

Sebbene sia il Diritto che la Psicologia si occupino, ognuna a suo modo, del comportamento umano, gli assunti di base su cui le due discipline si fondano sono profondamente diversi: la Psicologia, scienza eminentemente descrittiva, è interessata a spiegare il comportamento umano, laddove il Diritto, scienza prescrittiva, si  focalizza sulla sua regolamentazione attraverso norme (Quadrio, Castiglioni, 1995).

La Psicologia Giuridica, i cui criteri scientifici e metodologici sono diversi da quelli del diritto, anche quando svolge rispetto ad esso funzioni probatorie ed ausiliarie, mantiene come disciplina una sua autonomia, facendo riferimento al proprio referente scientifico nell’attingere paradigmi, metodi di ricerca e strumenti operativi.

All’interno della cornice appena descritta, lo psicologo giuridico utilizza gli strumenti diagnostici e di intervento propri della psicologia applicati a questioni inerenti il diritto, tenendo in considerazione la complessità e l’interdisciplinarietà del contesto in cui opera. E’ per buona norma uno psicologo specializzato, che ha seguito un percorso formativo specifico in Psicologia Giuridica, che gli consenta di conoscere le leggi e di contestualizzare i propri modelli interpretativi ed operativi al contesto giuridico, all’interno del quale anche le attività psicologiche tradizionali, quali la diagnosi, assumono un carattere del tutto peculiare.
Data la continua e progressiva crescita della domanda di consulenti tecnici esperti, nel 2003 l’Ordine degli Psicologi ha avvertito la necessità di regolamentare la figura dello psicologo giuridico, per evitare che lo si consideri uno psicologo che in maniera generica ed occasionale presta le sue competenze alle domande del diritto, piuttosto che un esperto con una specifica preparazione.

Lo psicologo forense è dunque allo stato attuale una figura capace di rivestire ruoli diversi, il cui contributo viene generalmente richiesto quando si ritenga essenziale lo svolgersi di indagini condotte da una persona con specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.).

All’interno del panorama della giustizia lo psicologo può essere chiamato a collaborare come esperto in diversi ambiti: penale, civile, minorile e, in circostanze particolari, anche amministrativo ed ecclesiastico, con funzioni e ruoli che naturalmente variano al variare del settore in cui opera.

Tecnicamente, si parla di Consulenza Tecnica nel caso in cui  lo psicologo operi in ambito civile e di “Perizia” nel caso in cui operi  in ambito penale; lo psicologo giuridico, se nominato dal Giudice, viene  indicato in ambito penale  come Perito ed in ambito civile come Consulente Tecnico d’Ufficio” (CTU) mentre,  sia nel civile che nel penale, se nominato dal privato cittadino, l’esperto  è indicato come Consulente Tecnico di Parte” (CTP).

Allo psicologo che opera in qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio viene richiesto di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria decisione.

Ciascuna delle parti in causa, una volta nominato dal Giudice un CTU, ha diritto di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte, che lo assista durante il percorso di consulenza e che valuti la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo, laddove necessaria, ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.

Mentre in ambito penale ciascuna parte ha facoltà di nominare un proprio consulente tecnico anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto una perizia, in ambito civile le parti possono nominare un consulente solo dopo che il Giudice ha nominato il proprio, ed entro dei termini fissati dal Giudice stesso. (www.apc.it)

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